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Marzo 2020

Decreto “Cura Italia”, ecco le misure a sostegno delle imprese e a tutela dei lavoratori

Matteo Prioschi, giornalista de Il Sole 24 Ore

Sospensione di pagamenti, agevolazioni fiscali, sostegno a partite iva e collaboratori: come farne richiesta
Le misure a sostegno del mondo produttivo messe a punto dal Governo per fronteggiare l’emergenza determinata dal virus Covid-19 operano sostanzialmente lungo due direttive principali: aiuti finanziari per le imprese e tutela dell’occupazione. Sul primo fronte il decreto legge 18/2020 “cura Italia” in vigore dal 17 marzo ha stabilito il rinvio di una serie di scadenze su tutto il territorio italiano e che in parte si sovrappone e amplia quanto era già stato previsto dal decreto 9/2020 per il comparto turistico e per le ex zone rosse, cioè gli undici comuni di Lombardia e Veneto inizialmente colpiti in modo maggiore dall’epidemia. Per le imprese con domicilio fiscale, sede legale od operativa in Italia e ricavi nel 2019 non superiori a 2 milioni di euro sono stati sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono tra l’8 e il 31 marzo relativi alle ritenute sui redditi da lavoro dipendente, Iva e contributi previdenziali (articolo 62 del decreto). La ripresa dei versamenti deve essere fatta entro il 31 maggio in soluzione unica o rateizzabile in cinque rate. Quanto ai versamenti contributivi è stato chiarito che è sospesa anche la quota in conto dipendente, seppur già trattenuta dalla busta paga di febbraio. La sospensione va dal 2 marzo al 30 aprile per le attività di settori particolarmente colpiti, individuati dalle risoluzioni 12 e 14 del 2020 dell’agenzia delle Entrate. Sono per lo più attività legate alla logistica e ai trasporti, ai servizi e al turismo, non quelle strettamente industriali produttive. C’è inoltre la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione che scadono tra l’8 marzo e il 31 maggio, derivanti da cartelle di pagamento e avvisi di accertamento esecutivi (Imposte sui redditi, Iva, Irap) ed enti previdenziali. La ripresa dovrà avvenire entro il 30 giugno.
 
Misure per le aziende in attività perché considerate essenziali
 
In favore delle aziende che proseguono l’attività in questi giorni e pertanto hanno la necessità di garantire condizioni di salute e sicurezza adeguate ai lavoratori, è stato introdotto (articolo 64) un credito di imposta pari al 50% della spesa per le attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro. L’agevolazione è riconosciuta fino a 20mila euro per soggetto e fino a esaurimento del plafond complessivo di 50 milioni di euro. Le modalità di accesso ed erogazione devono essere definite da un decreto del Ministero dello sviluppo economico. Sul fronte strettamente finanziario è stato potenziato il funzionamento del fondo di garanzia per le Pmi fino a metà dicembre. L’importo massimo di intervento cresce a 5 milioni di euro per impresa e la garanzia viene concessa a titolo gratuito. Sono ammesse anche operazioni di rinegoziazione del debito a fronte di concessione di nuova finanza per almeno il 10% dell’importo precedente da restituire ed è stato modificato il criterio di valutazione in modo da consentirne l’uso anche ad aziende in difficoltà di liquidità per crisi connessa all’epidemia.
 
Supporto alla liquidità per imprese escluse dal fondo di garanzia per le Pmi
 
L’articolo 57 del decreto prevede invece forme di supporto alla liquidità per le imprese che non possono accedere al fondo di garanzia, tramite l’intervento di Cassa depositi e prestiti. Le modalità di intervento e i settori beneficiari devono essere individuati con un decreto ministeriale anche al fine di garantire complementarietà rispetto all’area di intervento del fondo di garanzia per le Pmi. Sono state sospese le scadenze per le esposizioni debitorie non deteriorate nei confronti di banche e intermediari. Per esempio, un’apertura di credito non può essere revocata fino al 30 settembre sia per la parte di finanziamento già utilizzata che quella da utilizzare. Per contratti e prestiti non rateali la scadenza è prorogata al 30 settembre se anteriore e fino a tale data sono sospesi i pagamenti di mutui e altri finanziamenti con rimborso rateale per le rate o canoni di leasing. A questo riguardo il Mise ha già disposto la sospensione delle rate della Nuova Sabatini per le agevolazioni per l’acquisto dei beni strumentali, mentre i contributi continueranno a essere erogati.
 
Tutela dell’occupazione
 
Per quanto concerne la tutela dell’occupazione, il decreto legge 18/2020 ha introdotto una cassa integrazione ordinaria (e l’assegno ordinario per le aziende che rientrano nel Fondo di integrazione salariale o dei fondi di settore), con causale Covid-19 e durata massima di nove settimane che sostituisce dal 23 febbraio al 31 agosto la Cigo “standard”. C’è anche la possibilità di trasformare l’eventuale Cigs già in corso in Cigo per coronavirus o in cassa integrazione in deroga. Il ricorso alla Cigo non impatta sui “contatori” di utilizzo dell’ammortizzatore standard e non comporta nemmeno l’applicazione del contributo addizionale a carico dell’azienda. Questo ammortizzatore riguarda i dipendenti in forza al 23 febbraio, anche senza il requisito dell’anzianità di 90 giornate di lavoro effettivo.
 
La cassa in deroga viene gestita su base regionale e per quanto riguarda l’Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto si aggiunge a quella già prevista dal decreto 9/2020. Quest’ultima ha una durata massima di un mese a partire dal 23 febbraio e quindi nei fatti le aziende potrebbero averla nei fatti già utilizzata (ma non formalmente dato che al 21 di marzo i portali per la presentazione delle richieste non erano stati attivati). Inps sta lavorando per consentire l’apertura delle richieste Cigo in tempi rapidi, così come le Regioni per la Cigd. Tuttavia, queste ultime devono attendere un decreto ministeriale che suddivida su base territoriale le risorse disponibili. Entro la fine di marzo il sistema potrebbe essere completato, dando così la possibilità ai datori di lavoro di inviare le domande. Per collaboratori coordinati e continuativi ed eventuali collaboratori a partita Iva è stata prevista un’indennità di 600 euro per il mese di marzo, che potrebbe essere replicata in aprile. I dipendenti assunti dopo il 23 febbraio potrebbero invece beneficiare del reddito di ultima istanza, le cui caratteristiche e attuazione devono essere definite da un decreto del Ministero del lavoro. Infine, si segnala che l’articolo 46 del decreto legge 18/2020 ha disposto per 60 giorni a partire dal 17 marzo il divieto di licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nonché la sospensione per lo stesso periodo delle procedure per i licenziamenti collettivi nuove o già in corso.





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